Parti si adopereranno, in conformita' alle rispettive legislazioni ed all'Accordo per la protezione degli Investimenti tra Italia e l'Estonia, firmato a Roma 20 marzo 1997, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove forme di cooperazione. In particolare si dovra' facilitare lo sviluppo della cooperazione nel settore dei servizi e della cooperazione sui mercati terzi.

Testo vigente dal 15 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-19;415~accordo-art2 · fonte del testo