Si applicano nel presente protocollo, le seguenti definizioni: 1. "Carta": la Carta europea dell'energia, adottata nel documento conclusivo della Conferenza dell'Aia sulla Carta europea dell'energia, firmata all'Aia il 17 dicembre 1991; la firma del documento conclusivo e' considerata firma della Carta. 2. "Parte contraente": uno Stato o un'Organizzazione regionale di integrazione economica che hanno accettato di essere vincolati dal presente protocollo e per cui il protocollo e' in vigore; 3. "Organizzazione regionale di integrazione economica": un'organizzazione costituita da Stati cui essi hanno trasferito competenze su determinate materie, alcune delle quali disciplinate dal presente protocollo, compresa la facolta' di adottare decisioni per essi vincolanti relativamente a tali materie; 4. "Ciclo dell'energia": l'intera catena energetica, comprendente le attivita' connesse alla prospezione, esplorazione, produzione, conversione, immagazzinamento, trasporto, distribuzione e consumo delle diverse forme di energia, il trattamento e l'eliminazione dei rifiuti, nonche' lo smantellamento, la cessazione o chiusura di queste attivita', riducendo al minimo l'impatto negativo per l'ambiente. 5. "Rapporto costo-efficacia": il raggiungimento di un determinato obiettivo ai minimi costi o il raggiungimento ad un costo determinato del massimo beneficio. 6. "Miglioramento dell'efficienza energetica": azioni intese a mantenere la stessa unita' di produzione (di un bene o di un servizio) senza ridurne la qualita' o le prestazioni e riducendo la quantita' di energia di alimentazione necessaria. 7. "Impatto ambientale": qualsiasi effetto sull'ambiente, provocato da una determinata attivita', compresi la salute e la sicurezza degli esseri umani, flora, fauna, suolo, aria, acqua, clima, paesaggio e monumenti storici o altre strutture fisiche, ovvero l'interazione fra tali fattori; sono anche compresi gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche legate ad alterazioni di questi fattori.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~protocollo-art2 · fonte del testo