All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.155 milioni di lire per l'anno 1996 ed in 607 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996- 1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 dicembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;415~approvazione-art3 · fonte del testo