[1]all'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica

[2]L'articolo 12, paragrafo 5 della convenzione unica sara' modificato come segue: 5. Allo scopo di limitare l'uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantita' necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l'Organo confermera' in seguito nel piu' breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; potra' anche modificarle con il consenso del governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l'Organo, quest'ultimo avra' il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art5 · fonte del testo