[1]all'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica

[2]L'articolo 10, paragrafi 1 e 4 della convenzione unica sara' modificato come segue: 1. I membri dell'Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili. 4. Il Consiglio puo' su raccomandazione dell'Organo destituire un membro dell'Organo che non soddisfi piu' le condizioni richieste dal paragrafo 2 dell'articolo 9. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell'Organo.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~protocollo-art3 · fonte del testo