[1]ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31

[2]1. Qualsiasi Parte puo' notificare al Segretario generale che ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori e' diviso in due o piu' territori, o che due o piu' suoi territori sono raggruppati in uno solo. 2. Due o piu' Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito alla istituzione di un'unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 31. 3. Qualsiasi notifica fatta in virtu' del paragrafo 1 o 2 qui sopra produrra' effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica.

Testo vigente dal 10 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;412~art43 · fonte del testo