o sospensione dei diritti 1. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto di revocare un'autorizzazione operativa o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati all'Articolo 3 del presente Accordo da parte della compagnia aerea designata dall'altra Parte Contraente, ovvero di imporre quelle condizioni che potra' ritenere necessarie per esercitare tali diritti, in ciascuno dei seguenti casi:

  • a)in ogni caso, quando non sia convinta che la proprieta' sostanziale ed il controllo effettivo di quella compagnia appartengano alla Parte Contraente che ha designato la compagnia aerea od a suoi cittadini;
  • b)qualora la compagnia manchi di osservare le leggi ed i regolamenti della Parte Contraente che concede i diritti;
  • c)qualora la compagnia aerea manchi in altro modo di operare in conformita' con le condizioni previste dal presente Accordo. 2. A meno che la revoca, la sospensione o l'imposizione immediata delle condizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni a leggi o regolamenti, tale diritto sara' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte Contraente. 3. Ciascuna Parte Contraente avra' il diritto, tramite notifica scritta all'altra Parte Contraente, di ritirare la designazione della propria compagnia aerea, specificata all'Articolo 5, paragrafi 1. e 2., e di designarne un'altra.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;409~accordo-art5 · fonte del testo