economico e commerciale 1. Le Parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno. 2. A tal fine, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII del presente accordo. 3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:

  • a)accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.;
  • b)relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi;
  • c)compatibilita' della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;
  • d)individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti;
  • e)cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art5 · fonte del testo