in materia di istruzione e formazione 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra universita' e imprese. 2. le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonche' a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze. 3. Le Parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art20 · fonte del testo