[1]Protocollo relativo alle importazioni di caffe' verde nei Paesi del Benelux

[2]Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Desiderando stabilire le condizioni d'importazione di caffe' verde nei Paesi del Benelux applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione d'Associazione tra la Comunita', Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', Hanno designato come plenipotenziari:

[3]Sua Maesta' il Re dei Belgi: S. E. HENRY FATAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri Il Presidente della Repubblica federale di Germania: S. E. WALTER SCHEET, Ministro della Cooperazione economica Il Presidente della Repubblica francese: S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della cooperazione Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo: S. E. EUGENE SHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio estero Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri

[4]I quali, dopo avere scambiato i loro, pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti

[5]Articolo 1. Le importazioni nel Benelux di caffe' verde in provenienza dai paesi terzi saranno effettuate alle seguenti condizioni

  • 1)Fino al termine della seconda tappa: dazio doganale del 2 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;
  • 2)Durante In terza tappa: dazio doganale del per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;
  • 3)Alla fine del periodo transitorio applicazione della tariffa doganale comune.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-art1 · fonte del testo