Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione tiene conto dei seguenti principi nel fissare il programma quinquennale, 1 Gli aiuti per la produzione non possono superare i tre quarti dell'importo quinquennale che la Comunita' concede a questo Stato complessivamente per gli aiuti alla produzione e alla diversificazione; 2. Gli aiuti per la produzione possono essere concessi dalla Comunita' a ciascuno Stato associato fin dal primo anno della Convenzione. Essi diventano decrescenti dalla data in cui iniziera', per ciascun prodotto, il processo che portera' alla commercializzazione a prezzi mondiali cosi' da raggiungere, al piu' tardi al termine del periodo di validita' della Convenzione, la soppressioni completa di tali aiuti; 3. Ogni Stato associato, prevede che una parte adeguata dell'importo concesso a titolo di aiuti per la produzione venga impiegata da i produttori per il miglioramento strutturale delle colture.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art27 · fonte del testo