I prestiti comportano un saggio di interesse identico a quello praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. A richiesta dei beneficiari, tali prestiti possono essere accompagnati da abbuono di interessi alle condizioni previste dall'articolo 1) della Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art17 · fonte del testo