I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditivita' diretta dei progetti e la capacita' di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~protocollo-5-art11 · fonte del testo