Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impegnano a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonche' al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art36 · fonte del testo