Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia ne' Stato membro della Comunita' ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quanto derivi da accordi regionali.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art30 · fonte del testo