Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimita' tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori d'oltremare nonche' dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-3-art4 · fonte del testo