Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 51 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~accordo-2-art6 · fonte del testo