Ogni Stato contraente s'impegna a proteggere i produttori di fonogrammi che sono cittadini di altri Stati Contraenti contro la produzione di copie fatte senza il consenso del produttore e contro l'importazione di tali copie, allorche' la produzione o l'importazione viene fatta in vista di una distribuzione al pubblico, nonche' contro la distribuzione di tali copie al pubblico.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art2 · fonte del testo