[1]Il depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:

  • a)gli atti di firma,
  • b)i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,
  • c)la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,
  • d)le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
  • e)le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denuncie hanno effetto.

[2]In fede di cio' la presente Convenzione e' stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.

[3]Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Testo vigente dal 8 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-10-14;403~convenzione-art14 · fonte del testo