Al fine dell'effettuazione delle verifiche previste dal protocollo sulle ispezioni, annesso al trattato CFE, la persona fisica, l'ente o la societa' titolare di in immobile o di un'area ai quali sia stato chiesto l'accesso a norma del medesimo protocollo, non puo' impedire l'ingresso negli stessi di un nucleo d'ispezione e del relativo nucleo di scorta. Nell'effettuazione dell'ispezione e' adottata ogni cautela utile ad evitare pregiudizio alla proprieta' ed alla riservatezza.

Testo vigente dal 24 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-21;403~art4 · fonte del testo