In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Testo vigente dal 24 novembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402~art3 · fonte del testo