• 1)I Paesi dell'Unione che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito e che non sono vincolati dagli articoli 22 a 26 dell'Atto di Stoccolma possono, fino al 26 aprile 1975, esercitare, se lo desiderano, i diritti previsti dai suddetti articoli come se fossero vincolati dagli stessi. Ogni Paese che intenda valersi di questa facolta' depositera' a tal fine presso il Direttore Generale una notificazione scritta, che prende effetto alla data del suo ricevimento. Tali Paesi sono ritenuti membri dell'Assemblea fino allo scadere del detto periodo.
  • 2)Fintanto che tutti i Paesi dell'Unione non siano divenuti membri della Organizzazione, l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione funge ugualmente da Ufficio dell'Unione e il suo Direttore Generale da Direttore di questo Ufficio.
  • 3)Allorche' tutti i Paesi dell'Unione saranno divenuti membri dell'Organizzazione, i diritti, gli obblighi e i beni dell'Ufficio dell'Unione saranno trasferiti all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art38 · fonte del testo