I campioni di materie nucleari destinati all'Agenzia saranno prelevati dalle stesse partite o articoli scelti in modo aleatorio come per la Comunita', e saranno prelevati insieme con i campioni destinati alla Comunita', a meno che per mantenere o ridurre al piu' basso livello praticamente possibile le attivita' ispettive dell'Agenzia si renda necessario un prelevamento indipendente di campioni da parte dell'Agenzia, secondo modalita' concordate in anticipo e specificate negli Accordi Sussidiari.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~protocollo-art22 · fonte del testo