L'Agenzia potra' effettuare un'ispezione ordinaria all'anno nei confronti di impianti e di aree di bilancio materie all'esterno degli impianti con un contenuto o una portata annua, secondo quale e' il maggiore, di materie nucleari che non superino cinque chilogrammi effettivi.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art79 · fonte del testo