In circostanze che possono comportare ispezioni speciali per gli scopi specificati nell'articolo 73, la Comunita' e l'Agenzia si consulteranno immediatamente. A seguito di tali consultazioni l'Agenzia potra':

  • a)compiere ispezioni in aggiunta alle attivita' ispettive ordinarie previste dal presente Accordo;
  • b)ottenere, d'intesa con la Comunita', accesso ad informazioni o luoghi in aggiunta a quelli specificati nell'articolo 76. Qualsiasi controversia sara' composta conformemente agli articoli 21 e 22. Se si renderanno essenziali ed urgenti provvedimenti da parte della Comunita' o di uno Stato, in quanto una delle due Parti sia individualmente interessata, si applichera' l'articolo 18.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art77 · fonte del testo