A richiesta della Comunita', l'Agenzia esentera' dalle salvaguardie previste dal presente Accordo le materie nucleari che altrimenti sarebbero soggette a tali salvaguardie, a condizione che la quantita' totale di materie nucleari che e' stata esentata nei territori degli Stati a norma del presente articolo non superi in alcun momento:

  • a)un chilogrammo in totale di materie fissili speciali, che possono consistere di uno o piu' dei seguenti prodotti:
  • i)plutonio;
  • ii)uranio con un arricchimento uguale o superiore a 0,2 (20 per cento), calcolato moltiplicando il suo peso per il suo arricchimento;
  • iii)uranio con un arricchimento inferiore a 0,2 (20 per cento) e superiore a quello dell'uranio naturale, calcolato moltiplicando il suo peso per cinque volte il quadrato del suo arricchimento;
  • b)dieci tonnellate metriche in totale di uranio naturale e uranio impoverito con un arricchimento superiore a 0,005 (0,5 per cento);
  • c)venti tonnellate metriche di uranio impoverito con un arricchimento uguale o inferiore a 0,005 (0,5 per cento);
  • d)venti tonnellate metriche di torio; oppure quei quantitativi maggiori che potranno essere specificati dal Consiglio per applicazione uniforme.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art37 · fonte del testo