• a)L'Agenzia, la Comunita' e gli Stati si consulteranno, a richiesta di ognuno di essi, in merito agli emendamenti del presente Accordo.
  • b)Tutti gli emendamenti richiederanno l'accordo dell'Agenzia, della Comunita' e degli Stati.
  • c)Il Direttore Generale informera' tempestivamente tutti gli Stati membri dell'Agenzia di ogni emendamento relativo al presente Accordo.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art24 · fonte del testo