La Comunita' notifichera' all'Agenzia i trasferimenti di materie nucleari soggette alle salvaguardie previste dal presente Accordo all'esterno dei territori degli Stati, conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Le salvaguardie previste dal presente Accordo cesseranno di applicarsi alle materie nucleari quando lo Stato destinatario ne avra' assunto la responsabilita', in base a quanto disposto dal presente Accordo. L'Agenzia terra' documenti nei quali figuri ciascun trasferimento e se del caso, la riapplicazione delle salvaguardie alle materie nucleari trasferite.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art12 · fonte del testo