della persona estradata. La Parte richiesta informera' la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona richiesta. Una persona richiesta puo' essere messa in liberta' se la Parte richiedente non la prende in consegna nel termine di quindici giorni a partire dalla data fissata per la consegna.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art42 · fonte del testo