dell'estradizione Se la persona richiesta in estradizione e' soggetta ad un procedimento penale o e' stata condannata nel territorio della parte richiesta per un altro reato, l'estradizione puo' essere differita sino a che il procedimento penale non e' finito o la pena eseguita.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art37 · fonte del testo