(1) Ogni domanda intesa ad ottenere il rimpatrio di un minore per uno dei motivi previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, e' indirizzata all'autorita' centrale dello Stato verso il quale viene sollecitato il rimpatrio. (2) Se le autorita' competenti di tale Stato ritengono la domanda ben fondata ed opportuna, l'autorita' centrale di detto Stato inviera' all'autorita' centrale dello Stato di soggiorno del minore una richiesta di rimpatrio.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396~art4 · fonte del testo