Articolo VII 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. Ogni Stato che non e' Stato contraente della Convenzione puo' aderire al presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce in conformita' con l'articolo 15 di quest'ultima. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i depositari e l'adesione produrra' i suoi effetti il trentesimo giorno dopo tale deposito.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;394~protocollo-artvii · fonte del testo