1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimettera' ai Governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo Protocollo del 1988, del Secondo Protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca. 2. I testi della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo protocollo del 1988, del Secondo protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992 redatto in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della Convenzione del 1980, della Convenzione del 1984, del Primo protocollo del 1988, del Secondo Protocollo del 1988 e della Convenzione del 1992.

Testo vigente dal 31 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-08;393~convenzione-art4 · fonte del testo