• 1)Non e' ammessa alcuna riserva al presente Accordo, tranne che in conformita' con le seguenti disposizioni.
  • 2)Ogni Parte puo' dichiarare, al momento di firmare, ratificare, approvare o accettare il presente Accordo o aderirvi, che essa non si ritiene vincolata dal paragrafo 2, dell'articolo 8. Le altre parti non sono vincolate da detto paragrafo nei confronti di una Parte che abbia formulato tale riserva.
  • 3)Ogni Parte che abbia formulato la riserva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' ritirarla in ogni tempo mediante notifica alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art16 · fonte del testo