[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE relativo alla ripartizione della capacita' sui servizi aerei di linea intraeuropei. I GOVERNI SOTTOSCRITTI IN CONSIDERAZIONE dell'opportunita' di una maggiore flessibilita' nella ripartizione della capacita' al fine di sviluppare in maniera piu' ampia una concorrenza controllata; IN CONSIDERAZIONE dell'interesse di applicare principi e procedure uniformi nella ripartizione della capacita' sui servizi aerei di linea intra-europei, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

[2]ARTICOLO 1

  • 1)Il presente Accordo determina le modalita' da stabilirsi tra le Parti al fine della ripartizione della capacita' in base alla definizione del sistema specificato nell'Annesso al presente Accordo.
  • 2)Le parti, si impegnano a non contrattare tra di loro alcun obbligo o intesa che sia piu' limitativa del presente Accordo. Tuttavia, non vi e' alcunche' nel presente Accordo che precluda il mantenimento o l'elaborazione, ad opera delle Parti, a livello bilaterale o tra un Gruppo di Stati, di intese orientate ad una maggiore flessibilita' di quella prevista dal presente Accordo.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art1 · fonte del testo