All'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, e' aggiunto il seguente comma: "Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 - con o senza garanzia statale - e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dallo articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".

Testo vigente dal 29 luglio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;393~art4 · fonte del testo