Le autorita' della Parte inviante esercitano una competenza esclusiva in materia di disciplina sulle proprie Forze e sui membri del personale. In caso di inadempimento degli obblighi, possono adottare qualsiasi sanzione disciplinare nei loro confronti, fatte salve eventuali azioni giudiziarie.

Testo vigente dal 3 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;39~accordo-art6 · fonte del testo