[1]- Comitato di follow-up della Convenzione

[2]1 Ai fini della Convenzione e' istituito il Comitato di follow-up della Convenzione. 2 Ciascuna Parte puo' essere rappresentata nel Comitato di follow-up della Convenzione da uno o piu' delegati, compresi rappresentanti delle autorita' pubbliche responsabili dello sport, dell'applicazione della legge o della regolamentazione delle scommesse. Ciascuna Parte dispone di un voto. 3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e gli altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa nominano un rappresentate ciascuno in seno al Comitato di follow-up della Convenzione al fine di contribuire a un approccio multisettoriale e multidisciplinare. Il Comitato di follow-up della Convenzione puo', se del caso, invitare con decisione unanime qualsiasi Stato che non sia parte della Convenzione e qualsiasi organizzazione o organo internazionale ad essere rappresentati da un osservatore alle riunioni. I rappresentanti designati ai sensi del presente paragrafo partecipano alle riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione senza diritto di voto. 4 Le riunioni del Comitato di follow-up della Convenzione sono convocate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione e' organizzata prima possibile, e in ogni caso entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunisce successivamente ogniqualvolta sia richiesta una riunione da almeno un terzo delle Parti o dal Segretario generale. 5 Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato di follow-up della Convenzione elabora e adotta per consenso il proprio regolamento interno. 6 Il Comitato di follow-up della Convenzione e' assistito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art30 · fonte del testo