[1]ARTICOLO XVI.

[2]Il presente Accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

[3]Fatto a Roma Si 28 gennaio 1977 in due originali, ognuno in lingua tedesca e in lingua italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana MARIO MONDELLO

[5]Per la Repubblica federale di Germania H. MEYER-LINDENBERG

[6]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artxvi · fonte del testo