[1]ARTICOLO X

[2]Le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti si metteranno in contatto, ove necessario, per assicurare una stretta collaborazione in ordine alle questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artx · fonte del testo