Le remunerazioni che un professore o un altro membro del personale insegnante il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che e' inviato ovvero invitato nel primo Stato al solo scopo di insegnarvi o effettuare ricerche scientifiche, per un periodo non superiore a due anni, in una universita' o in un altro istituto di insegnamento o di ricerca scientifica senza fini di lucro, non sono imponibili nel primo Stato.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389~convenzione-art18 · fonte del testo