1. Il piano di volo dovra' essere comunicato, prima dell'effettuazione del volo stesso, alle seguenti Autorita': per l'Italia: Centro Regionale Assistenza al Volo di Padova (Padova ACC); per l'Austria: Bezirkskontrollstelle Wien, als Aussenstelle des Bundesamtes fuer Zivilluftfahrt (ACC Wien). 2. Per un volo strumentale il piano di volo dovra' essere comunicato 30 minuti prima del decollo. I voli a vista potranno essere effettuati immediatamente dopo la notifica del piano di volo. 3. Qualora il responsabile del volo sia costretto a compiere manovre che comportino la violazione di procedure o di regolamenti locali, o a modificare il percorso previsto nel piano di volo per sopravvenuti motivi connessi con la sicurezza dell'aeromobile e delle persone che sono a bordo, dovra' informare immediatamente l'Autorita' di Stato di destinazione di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;388~accordo-art5 · fonte del testo