Articolo VI 1. Le firme del testatore, della persona abilitata e dei testimoni, sia su un testamento internazionale, sia sull'attestato, sono dispensate da ogni legalizzazione o formalita' analoga. 2. Tuttavia, le autorita' competenti di ogni Parte Contraente possono, se del caso, accertarsi dell'autenticita' della firma della persona abilitata.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;387~convenzione-artvi · fonte del testo