Qualora un atto o documento, di cui all'articolo 2, non sia stato trasmesso per via diplomatica o per altra via ufficiale, l'autorita' alla quale e' stato presentato potra', in caso di grave dubbio, riguardante l'autenticita' della firma, o l'identita' del sigillo o del timbro o la qualificazione del firmatario, farlo controllare dall'autorita' che lo ha rilasciato.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386~art3 · fonte del testo