[1]Articolo XXI.

[2]1. Sara' permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di importare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente o di esportare dai medesimi tutti i prodotti che sia consentito o potra' essere consentito in avvenire d'importare nei detti territori o di esportare dai medesimi su navi della predetta altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese; e tali prodotti non saranno soggetti a diritti od oneri di qualunque genere piu' gravosi di quelli cui sarebbero soggetti i prodotti se importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese. 2. I premi, i rimborsi di diritti doganali ed altri privilegi di tale natura, di qualsiasi genere o denominazione, concessi o che potranno essere concessi in avvenire entro i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per prodotti importati od esportati con navi nazionali o con navi di qualsiasi terzo Paese, saranno pure concessi e nello stesso modo per prodotti importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artxxi · fonte del testo