[1]Articolo IV.

[2]I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna alla Parte Contraente avranno facolta' nei territori dell'altra. Alta Parte Contraente di eseguire ricerche e di sfruttare le risorse minerarie, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-18;385~artiv · fonte del testo