[1]Lotta contro il terrorismo

[2]Le Parti collaborano in questo settore in conformita' delle convenzioni internazionali e delle rispettive legislazioni nazionali, privilegiando in particolare:

[3]- gli scambi di informazioni sugli strumenti e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo; - gli scambi di esperienze inerenti alla prevenzione del terrorismo; - la ricerca e gli studi congiunti sulla prevenzione del terrorismo.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art59 · fonte del testo