[1]Riciclaggio del denaro

[2]1. Le Parti cooperano, segnatamente per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata alla definizione di norme per combattere il riciclaggio del denaro conformi agli standard internazionali.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art57 · fonte del testo