[1]dichiarata non grata

[2]1. Lo Stato di residenza puo' in ogni momento, e senza l'obbligo di specificare i motivi della sua decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare e' persona non grata o che ogni altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso, lo Stato d'invio richiamera' la persona in causa. 2. Se lo Stato d'invio rifiuta di eseguire o non esegue, entro un termine ragionevole, gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona di cui si tratta o cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art7 · fonte del testo