Tutte le attivita' previste nell'Accordo e nei programmi esecutivi della Commissione Congiunta (v. Articolo 14), devono essere realizzate dai due Paesi su base di reciprocita', e sono finanziate secondo la disponibilita' dei fondi stanziati dalle Parti.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-03-24;38~accordo-art12 · fonte del testo